Il pericolo del terrorismo internazionale in Italia

Al di fuori di guerre combattute tra eserciti di nazioni o coalizioni, non si è mai parlato, sino ad un certo punto, di terrorismo, o meglio, di attacchi terroristici commessi dolosamente contro cittadini. E quando tale neologismo ha fatto breccia nella nostra società, più che altro si ‘limitava’ a compagini autoctone contro il sistema di quel Paese

 

Di Alessandro Continiello *

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“Ci sono tanti tipi di guerre. Fin dai primi passi l’uomo ne ha inventate e praticate tante. E si può dire, riassumendo, che le ha considerate secondo i tempi e le ideologie, tribunali dei principi, continuazioni della politica con altri mezzi, patologie sociali [….] Secondo gli studiosi dell’antico fenomeno ci sono gli ultra-conflitti (armi di distruzione di massa), gli iperconflitti (guerre mondiali), i macro-conflitti (guerre internazionali o civili localizzate), i medio-conflitti (Algeria negli anni ’90, Irlanda del Nord, Palestina), i micro-conflitti (guerriglia o terrorismo limitati nello spazio e nel tempo) e gli infra-conflitti (rivalità armate, guerra fredda)[1]“. Questo l’incipit di un interessante articolo sulla genesi della guerra in Iraq, sempre attuale. Conflitti armati che, per lungo tempo, pur con qualche eccezione come visto, sono stati combattuti in modo “convenzionale” o “simmetrico”: sostanzialmente ci si affrontava ‘a viso aperto’ e l’esercito più forte – o tatticamente meglio schierato (Roma docet) – risultava vincitore. Gli stessi Romani erano soliti rispettare dei vinti non solo gli usi e costumi, tollerandoli, ma anche la religione. I Romani non hanno mai lottato per affermare i loro Dei. Questo, a contrario, il detto latino che imperava in epoca romana nei confronti degli altri conquistatori: “Barbari iura gentium iuriumque humanorum principia quoque ignorat” [2].

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Così ebbe a dire alla Costituente, saggiamente ed in modo altresì tagliente, Benedetto Croce nella seduta del 24 luglio del 1947: “La guerra è una legge eterna del mondo, che si attua di qua e di là da ogni ordinamento giuridico, e in essa la ragion giuridica si tira indietro lasciando libero il campo ai combattenti, dall’una e dall’altra parte intesi unicamente alla vittoria, dall’una e dall’altra parte biasimati o considerati traditori se si astengono da cosa alcuna che sia comandata come necessaria o Moro Brconducente alla vittoria. Chi sottopone questa materia a criteri giuridici, o non sa quel che dica o lo sa troppo bene”[3]Numerosi testi hanno avvalorato la tesi su un concetto‘standard’ di combattimento. Basti richiamare “L’arte della guerra” (Bingfa), scritta dallo stratega e filosofo cinese Sun Tzu, ove si è disquisito della “vitale importanza della guerra e della sua preparazione in modo rigoroso, secondo un tatticismo preciso” non a caso è considerato il più antico manuale strategico); o “Della guerra” (Von Kriege), un altro trattato di pura strategia militare, scritto dal generale prussiano Von Clausewitz, in cui si è considerata l’attività bellica quale “prosecuzione della politica con altri mezzi”. Quello che si vuol significare, con tale prologo, è che i conflitti armati, pur aberranti, avevano delle “regole”: si combatteva tra soldati e le vittime civili, quantomeno in apparenza, dovevano risultare dei “danni collaterali”.[4] 

 

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Cosa sta accadendo negli ultimi anni[5]? Quale ulteriore paura attanaglia la società e il nostro comune vivere, tale da modificare le nostre abitudini? Il terrore di azioni indiscriminate, per mezzo di armi da guerra utilizzate tra la folla “alla cieca”, di bombe fatte scoppiare intenzionalmente nelle ore di punta o in luoghi affollati, di camion usati come arieti contro la folla inerme ed inerte. Il tutto perpetrato “in ragione di una dottrina integralista”, sotto l’egida di un fanatismo religioso-militante, cioè non di una matrice politica così come eravamo abituati a conoscere. Atti commessi per la sola ‘colpa’ di essere membri della società con un credo religioso differente (kafir). La storia, in un certo senso, si ripete. E così, nostro malgrado, se prima si è imparato a conoscere Al Qaida,

BRUXELLES SICUREZZA TERRORISMO

movimento islamista sunnita terroristico, promotore di un fondamentalismo islamico con a capo Osama Bin Laden, ora siamo stati costretti a non ignorare l’Isis (o Is o Daesh) o l’autoproclamatosi Stato Islamico, anch’esso predicante il jihad, il fanatismo religioso-militare inteso come chiara violenza indirizzata a Stati e organizzazioni internazionali mediante l’uso di kamikaze, di veri e propri ordigni umani. Cita una recente sentenza penale del Tribunale di Milano che, nel caso dell’Isis, “dietro l’apparenza di uno Stato legittimo perfettamente organizzato […] si cela un “progetto politico” portato avanti con metodi terroristici, il cui scopo ultimo è il sovvertimento degli Stati democratici a cui le truppe con il vessillo nero vogliono sostituire la rigida applicazione della legge islamica[6]“. Ecco che il brocardo latino citato torna di attualità. Al di fuori di guerre combattute tra eserciti di nazioni o coalizioni, non si è mai parlato, sino ad un certo punto, di terrorismo, o meglio, di attacchi terroristici commessi dolosamente contro cittadini. E quando tale neologismo ha fatto breccia nella nostra società, più che altro si ‘limitava’ a compagini autoctone contro il sistema di quel Paese: nel nostro caso, in Italia, si dice che siamo più preparati contro il terrorismo, stante la nostra pregressa esperienza avverso il brigatismo, poi debellato a caro prezzo, e i sodalizi associativi di stampo mafioso.

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In questo particolare momento storico l’attenzione dei nostri Servizi di Intelligence – e di tutti gli altri Paesi – è focalizzata a (cercare di) prevenire avvenimenti di natura terroristica di matrice islamica. Questa situazione di insicurezza acutizza vecchi sentimenti di odio e rancore o, quantomeno, di diffidenza: si tende, erroneamente ma inesorabilmente –pur non giustificabilmente- a guardare con sospetto tutti coloro che professano una religione differente dalla nostra, ritenendoli potenzialmente pericolosi, dimenticando, però, che l’Isis ha preso di mira anche le stesse popolazioni, nel mondo musulmano, di una corrente differente (gli sciiti, ad esempio[7]) o sterminando e riducendo in schiavitù gli yaziti (perché seguaci di una fede pre-islamica considerandoli, in tal guisa, miscredenti dai fondamentalismi dello ‘Stato islamico’).

tunisi terrorismo

Una continua violazione dei diritti umani, ma non l’unica purtroppo. D’altronde lo stesso termine ‘proselitismo’ sta a significare, etimologicamente parlando, l’opera o l’attività volta alla ricerca di nuovi adepti (per una religione, ad esempio): in tal caso non vi sarebbe nessuna condotta illecita. Ma, sempre per ‘proselitismo’, si può altresì intendere la ricerca nel convertire una persona non solo a una religione, ma anche a una dottrina. Orbene, se tale ‘dottrina’ (integralista, non tout court il credo religioso) è ritenuta per stessa ammissione di chi la professa contra legem – nel senso che i mezzi per raggiungere lo scopo prevedono l’uccisione di persone e la distruzione di res attraverso modalità terroristiche – e la ‘promozione’ funge da indottrinamento proprio per perpetrare delitti ‘nel nome di’ terrorismo2o ‘a favore della causa’, non sarebbe da ritenersi in se stessa come reato? Il nostro ordinamento è corso ai ripari, come si suole dire, per non creare un pericoloso vuoto normativo (c.d. horror vacui), cercando di coprire a più ampio spettro tutte quelle condotte associative di ‘promozione, costituzione, organizzazione, direzione e finanziamento’ (art. 270 bis c.p.), ma anche la mera ‘assistenza agli associati’ (art. 270 ter), ossia la condotta ‘esterna’ di favoreggiamento a tutti i livelli (rifugio, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione); e, altresì, le ulteriori attività finalizzate ad ‘arruolare’ soggetti ‘”per il compimento di atti di violenza o sabotaggio con finalità di terrorismo” (art. 270 quater).

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E ancora, risultano contra ius, “l’organizzazione, il finanziamento ed il propagandare’”, viaggi in territorio estero ‘per il compimento di condotte con finalità di terrorismo’ (art 270 quater.1), così come ‘”’addestramento o il fornire istruzioni sulla preparazione o l’uso di materiali esplosivi ed armi da fuoco, sostanze chimiche e batteriologiche, nonché altra tecnica per il compimento di atti di violenza o sabotaggio’” ( art. 270 quinques), sempre con finalità di terrorismo.

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Attualmente, accanto alla preoccupazione per il rientro dei combattenti stranieri nei territori dell’Isis (foreign fighters), si è creato un nuovo timore nel nostro Stato: il pericolo che si annidino nelle carceri soggetti detenuti di religione musulmana che abbiano abbracciato la ‘causa dell’Isis’ e che compiano proselitismo all’interno delle stesse. Trattasi del (nuovo) pericolo di radicalizzazione nelle carceri. “Sono 19 i detenuti di fede islamica radicalizzati e ristretti in apposite sezioni, mentre circa 200 sono gli ‘attenzionati’[8]”, questi i dati dell’anno precedente contro gli attuali: “Sono 170 i detenuti sottoposti a specifico monitoraggio, a cui se ne aggiungono 80 attenzionati e 125 segnalati, isis mosulper un totale di 375 individui a vario titolo radicalizzati[9]”. Quindi il pericolo ‘terrorismo internazionale’ non è assolutamente debellato, dovendosi necessariamente ‘tenere alta la guardia’. Come tutelarsi? Personalmente ritengo che a questa domanda non esista una risposta univoca, ma sicuramente attraverso una peculiare attività di prevenzione dei nostri apparati di intelligence, un controllo capillare del territorio da parte delle Forze dell’Ordine – come accaduto con l’arresto del terrorista un mese fa -, e una attenzione particolare negli istituti di pena e alle frontiere (ovvero nelle località ove sbarcano persone bisognose di aiuto –all’interno delle quali potrebbero sempre annidarsi soggetti con intenzioni bellicose).

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Ed ancora, un controllo accurato delweb ed una politica, pur difficile, che eviti situazioni di emarginazione da parte di queste persone giunte e stabilizzatesi nel nostro territorio o di ‘seconda generazione’, relegandole in zone o quartieri, così come accaduto in Francia o in Belgio, e così fomentando, indirettamente, una avversione per lo Stato ospitante o comunque di nascita, dove il potenziale proselitismo finalizzato al jihad potrebbe trovare un terreno fertile. Risultano oggi più che mai attuali le parole pronunciate dall’ex magistrato Ferdinando Imposimato, nel corso di un’intervista nel lontano 1986, contro il terrorismo: “Quali rimedi? A mio avviso occorre elaborare una risposta diversa da quella ideata ed attuata per il terrorismo negli anni ’70: in questa fase occorre una strategia differenziata a seconda che si tratti di terrorismo interno o terrorismo internazionale. Per il terrorismo interno […] Una diversa azione s’impone per il terrorismo internazionale, specie di matrice mediorientale. Occorre riconoscere che l’arresto e anche le dure condanne dei terroristi non hanno alcun potere deterrente […] I militanti di questi gruppi mediorientali prevedono e spesso desiderano di morire nell’azione terroristica […] Allora che fare? Occorre cercare di risolvere il problema sul piano politico agendo politicamente ed economicamente sui Paesi che alimentano il terrorismo [..][10]”.

 

*Alessandro Continiello,

Avvocato del Foro di Milano e Presidente del comitato locale della LIDU

(esperto in diritto penale, criminologia forense, analisi della scena del crimine; intelligence, relazioni internazionali, terrorismo)

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[1] Tratto da: “Iraq, una guerra senza faccia” di B. Valli, sul sito www.repubblica.it 08/02/2007

[2] Trad.: I barbari ignorano il diritto delle genti e anche i fondamenti dei diritti umani. Tratto da “La civiltà romana” sul sito www.romanoimpero.com

[3] Tratto da: “Ancora considerazioni sui rapporti fra terrorismo e giurisdizione”, in Difesa Penale, ed. Bucalo, Latina, anno IV, gennaio-marzo 1986, di G.V. Mura

[4] Il discrimen può esser dato con l’utilizzo della bomba A (o bomba atomica/nucleare) nell’agosto del 1945 da parte degli Americanilibia

[5] Si potrebbe dire dalla fatidica data dell’11 settembre 2001 con l’attacco alle Torri gemelle

[6] Tratto da: “Terrorismo e indottrinamento. Anatomia della fattispecie alla luce di una recente pronuncia della Corte di Cassazione” di A. Continiello, sul sito www.giurisprudenzapenale.com del 26/01/2017

[7] Per un approfondimento: “Qual è la differenza tra musulmani sunniti e sciiti?” sul sito www.internazionale.it del 05/01/2016

[8] Tratto da: “Carceri. Antigone: In italia 19 detenuti radicalizzati..” sul sito www.ilfattoquotidiano.it del 15/02/2016

[9] Tratto da: “Mettere al centro i diritti per combattere la radicalizzazione in carcere” di P. Gonnella sul sito www.openmigration.org del 25/01/2017

[10] Tratto da una intervista al Corriere della Sera del 27/03/1986 in Difesa Penale cit.

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