Facciamo il punto sulle unioni di fatto

Finalmente in Italia la nuova disciplina in materia di unioni civili è ormai legge; è stata, infatti, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 21 maggio 2015 la legge del 20 maggio 2016 n. 76, recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze di fatto, sulla Gazzetta ufficiale del 27 gennaio scorso sono stati pubblicati i decreti legislativi attuativi entrati in vigore l’11 febbraio di quest’anno.

La legge – spiega l’avvocato Marco Porcari del Foro di Torino – ha inteso regolare in modo più specifico proprio le unioni civili tra persone dello stesso sesso, estendendo soltanto a questa categoria tutte le garanzie, i diritti e le tutele previste dalla legge per i rapporti di “coniugio”, mentre ha scelto di regolare in modo più blando la posizione dei conviventi di fatto eterosessuali, con chiaro intento di favorire il matrimonio.La legge è organizzata in un unico articolo, di cui alcuni commi (1-35) si riferiscono alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, unioni che si formalizzano davanti all’Ufficiale di Stato Civile e alla presenza di due testimoni, attestate mediante certificazione da parte dell’Anagrafe, in cui sono riportati i dati anagrafici delle parti e quelli dei loro testimoni, il regime patrimoniale scelto e la residenza.

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I commi 36-65 riguardano le convivenze di fatto tra due persone maggiorenni di sesso diverso unite stabilmente da vincoli affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione; i commi finali sono dedicati alle disposizioni finanziarie e riguardano gli oneri in materia previdenziale corrente e futura, nonché in quella di gestione del rapporto di lavoro in materia di unioni civili. Si applicano alle unioni civili tra persone dello stesso sesso – afferma l’avvocato Porcari – tutte quelle disposizioni che si riferiscono al matrimonio ed, in generale, tutte quelle disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrano sia nelle leggi, sia negli atti aventi forza di legge, sia nei regolamenti.Ciò vuol dire, tra l’altro, che lo scioglimento del vincolo tra gli uniti civilmente omosessuali, come avviene in caso di divorzio, genererà l’attribuzione del diritto all’assegno di mantenimento, in assenza di matrimonio o di una nuova unione civile, il diritto al pagamento di una quota parte del trattamento di fine rapporto dell’ex unito civilmente; in sostanza all’interno dell’unione civile che riguarda persone dello stesso sesso le regole sono analoghe a quelle che si riferiscono a coppie sposate; lo stabilisce l’articolo 13 delle legge, che riguarda il regime patrimoniale applicabile.

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Le cause di non punibilità di reati commessi a danno del coniuge, perlopiù riguardanti reati contro il patrimonio, opereranno anche nell’ambito delle unioni civili tra omosessuali.Nelle unioni civili le persone dello stesso sesso – aggiunge Marco Porcari – potranno anche beneficiare del congedo matrimoniale nel lavoro subordinato e, nel lavoro autonomo, all’unito civilmente omosessuale, così come al convivente di fatto eterosessuale, che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente, spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare e ai beni acquistati connessi, nonché agli stessi incrementi dell’azienda.

 

Avvocato Marco Porcari

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